Un CCL cantonale che, sostanzialmente, riprende il testo scaduto lo scorso 31 dicembre 2020 con un aumento lineare dei salari minimi contrattuali dell’1%, con il mantenimento del 90% di copertura in caso malattia e infortunio, limitazioni sull’impiego di lavoratori interinali e chiare norme sui contratti a tempo parziale e divieto dei contratti su chiamata.
Una continuazione della comunità contrattuale ticinese che era stata messa in discussione dall’associazione padronale ticinese e che avrebbe pesantemente ridotto la capacità di controllo da parte della Commissione paritetica cantonale da una parte, e degli ispettori dell’Associazione interprofessionale di controllo ticinese (AIC) dall’altra. In particolare per l’AIC se si pensa che i lavoratori distaccati ed i padroncini nel settore delle falegnamerie rappresentano 1/3 di tutte le notifiche annuali.
Alla fine ha prevalso il senso di responsabilità di chi, in prima battuta, riteneva di «doversi far bastare» il solo CCL nazionale e di chi pensava che un’attività di controllo del rispetto delle norme contrattuali non doveva/poteva avere ripercussioni negative sulle condizioni di lavoro dei falegnami ticinesi.
Ricordiamo che la vera sconfitta per i falegnami ticinesi e della Svizzera tedesca sta nel non aver trovato una soluzione per un modello di pensionamento anticipato settoriale. I lavoratori dovranno attendere ma una cosa è certa: il prepensionamento dei falegnami continuerà ad essere la principale rivendicazione che, al contrario di ciò già ottenuto in altri settori dell’artigianato di cantiere, attendono una soluzione dignitosa per un’attività fisicamente logorante.
Nelle tabelle sottostanti trovate i nuovi salari minimi contrattuali validi a partire dal 1.5.2022 [salario mensile = (salario orario x coefficiente 2’320)/13].