L’Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri
Dopo anni di trattative, il 23 dicembre 2020 l’Italia e la Svizzera hanno firmato un nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri che andrà a sostituire il precedente Accordo del 1974. Tra il 2021 e il 2023 i Parlamenti dei due Stati hanno poi adempiuto ai passaggi necessari interni per la traduzione del testo in Legge dello Stato.
Il 1° luglio 2023, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge italiana di ratifica n. 83/2023, è avvenuto l’ultimo di questi passaggi.
Il 19 luglio 2023 gli Stati di Italia e Svizzera hanno quindi proclamato ufficialmente l’entrata in vigore del nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri.
Cosa accadrà ai “nuovi frontalieri”
Nel patto bilaterale è previsto che i “nuovi frontalieri” (cioè coloro che diverranno tali per la prima volta dopo l’entrata in vigore dell’Accordo) avranno un meccanismo di tassazione concorrenziale tra Italia e Svizzera.
In particolare essi pagheranno l’imposta alla fonte nel Cantone di lavoro (secondo delle nuove tabelle fiscali ancora in fase di elaborazione) ma dovranno poi pagare l’IRPEF in Italia secondo le aliquote ordinarie con detrazione per quanto già pagato in Svizzera.
I “nuovi frontalieri” sono coloro che diverranno tali dal 18 luglio in poi.
Per l’anno 2023 i “nuovi frontalieri” saranno ancora soggetti alle vecchie regole di tassazione (pertanto, se essi hanno la residenza fiscale nei Comuni di confine e il rientro giornaliero pagheranno le imposte solo in Svizzera). Dal 1° gennaio 2024 scatterà invece per loro il nuovo meccanismo di tassazione concorrenziale (la prima tassazione in Italia avverrà pertanto nel 2025 con riferimento al reddito da lavoro maturato nell’anno 2024).
Grazie all’azione del sindacato, nella Legge italiana di ratifica n. 83/2023 sono state tuttavia inserite alcune agevolazioni che andranno ad abbassare l’IRPEF italiana, oltre che a migliorare alcune prestazioni di natura sociale per gli stessi frontalieri (vedi più avanti).
Cosa accadrà ai “vecchi frontalieri” e quali sono i termini per essere definiti tali
Secondo le intenzioni iniziali di Italia e Svizzera, il cambio di sistema fiscale avrebbe dovuto interessare tutti i frontalieri, quindi anche coloro che già da anni lavorano in Svizzera.
La concertazione tra il sindacato e la politica ha fatto però sì che nel nuovo Accordo venisse inserita una clausola di salvaguardia per i cosiddetti “vecchi frontalieri fiscali”, i quali continueranno ad essere tassati esclusivamente in Svizzera fino alla pensione, anche in caso di cambiamento del posto di lavoro o di periodi di disoccupazione.
I “vecchi frontalieri fiscali” sono coloro che, al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo hanno questi elementi (oppure, se attualmente non più presenti nel mercato svizzero, hanno avuto questi stessi elementi tra il 31 dicembre 2018 e l’entrata in vigore dell’Accordo):
- residenza fiscale nei Comuni di confine (ovvero iscrizione in Comune, dimora abituale e centro degli interessi familiari);
- rientro giornaliero tra Italia e Svizzera;
- hanno (o hanno avuto) il proprio datore di lavoro in Ticino, Grigioni o Vallese;
- mantengono questi elementi nel tempo per tutta la durata del proprio lavoro in Svizzera.
Come già specificato, sono considerati “vecchi frontalieri” coloro che sono entrati nel mercato svizzero con tutte le condizioni sopra descritte prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo, cioè fino al 17 luglio 2023.
I frontalieri “fuori fascia”
I lavoratori frontalieri che sono già attivi in Svizzera ma che non hanno la residenza fiscale nei Comuni di confine (o non hanno il rientro giornaliero) saranno ancora tenuti a dichiarare il reddito da lavoro in Italia. Anche loro potranno tuttavia godere di alcune condizioni migliorative ottenute dal sindacato (vedi prossimo paragrafo).
Le rivendicazioni del sindacato a favore dei “nuovi frontalieri” e dei frontalieri “fuori fascia”
Nella Legge di ratifica italiana n. 83/2023 sono state accolte ulteriori richieste avanzate dal sindacato a favore dei frontalieri.
Le principali sono:
- istituzione di una franchigia fiscale di 10'000 € (che sarà quindi deducibile dal reddito imponibile in Italia).
- la possibilità di dedurre dal reddito imponibile anche i contributi pagati per il prepensionamento (gli altri contributi previdenziali e assicurativi sono già oggi deducibili);
- la deducibilità degli assegni familiari svizzeri;
- alcune specifiche misure di sostegno finanziario per i Comuni di confine.
Nuova indennità di disoccupazione
L’azione del sindacato ha anche permesso di inserire nella Legge italiana di ratifica n. 83/2023 una nuova indennità di disoccupazione per i frontalieri che garantirà a coloro che perderanno il lavoro dei sussidi decisamente più alti di quelle attuali per i primi tre mesi. La nuova “NASPI” entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024. I dettagli verranno diffusi in seguito (siamo ancora in attesa della relativa Circolare INPS).
Black list
La Legge di ratifica n. 83/2023 ha una validità storica anche sul profilo finanziario in quanto ha ufficializzato lo stralcio della Svizzera dalla black list italiana.
In arrivo il “vademecum”
Nelle prossime settimane verrà diffuso un agile vademecum redatto a cura delle sigle sindacali svizzere e italiane con ulteriori analisi di dettaglio del nuovo Accordo. Il documento disporrà anche di un nutrito ventaglio di risposte alle principali “domande frequenti”.