Manca davvero poco tempo e poi il nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sulla tassazione dei frontalieri sarà a tutti gli effetti realtà. Riprendiamo un nostro articolo pubblicato lo scorso dicembre aggiornato alla luce degli ultimi sviluppi.

L’iter di ratifica – Quali saranno i tempi per l’entrata in vigore?

Dopo anni di trattative, il 23 dicembre 2020 l’Italia e la Svizzera hanno firmato un nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri che andrà a sostituire quello precedente del 1974 (il quale prevedeva la tassazione esclusiva del reddito da lavoro in Svizzera per i frontalieri dei Comuni di confine con rientro giornaliero in Italia). Affinché l’Accordo possa entrare in vigore è però prima necessario che i Parlamenti dei due Stati ratifichino l’Accordo stesso e si scambino le relative lettere protocollari dandosi reciproca comunicazione che sono stati adempiuti tutti i passaggi interni necessari. Tradotto in parole più semplici: l’Accordo diverrà ufficiale a tutti gli effetti quando anche il Parlamento italiano avrà terminato il proprio iter di ratifica (la Svizzera ha infatti già compiuto da tempo questo percorso).

Illustriamo dunque brevemente i passaggi necessari per la ratifica dell’Accordo fiscale in Italia.

Anzitutto il Governo deve redigere il disegno di legge di ratifica (d’ora in avanti DDL). Questo è stato fatto lo scorso novembre, quando il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL riprendendo in larga misura un testo già discusso coi sindacati dal precedente esecutivo. Il DDL è così approdato alle Commissioni del Senato, dove ha subito alcune modifiche migliorative che hanno accolto ulteriori rivendicazioni dei sindacati (le vedremo dopo). Il Senato ha poi votato favorevolmente il testo lo scorso febbraio. Il DDL è così approdato alle Commissioni della Camera, dove è tutt’ora (anche se tra pochissimo tempo dovrebbe avvenire anche questa seconda delibera). Il testo giungerà infine alla Camera per la votazione finale, avvenuta la quale il DDL diverrà a tutti gli effetti Legge dello Stato con la relativa pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Trascorsi infine i cosiddetti quindici giorni di “vacatio legis”, la Legge di ratifica sarà attiva. A quel punto ecco che avverrà il fatidico scambio di missive tra Berna e Roma. Quello stesso giorno il nuovo Accordo entrerà in vigore anche se poi sarà applicabile solo a partire dal 1° gennaio 2024.

 

Cosa accadrà ai “nuovi frontalieri”.

Nel patto bilaterale è previsto che i “nuovi frontalieri” (cioè coloro che diverranno tali per la prima volta dopo l’entrata in vigore dell’Accordo) avranno un meccanismo di tassazione concorrenziale tra Italia e Svizzera; essi pagheranno dunque l’imposta alla fonte nel Cantone di lavoro ma dovranno poi pagare l’IRPEF in Italia secondo le aliquote ordinarie con detrazione per quanto già pagato in Svizzera. Grazie all’azione del sindacato, nel DDL di ratifica sono state tuttavia inserite alcune agevolazioni che andranno ad abbassare l’IRPEF italiana, oltre che a migliorare alcune prestazioni di natura sociale per gli stessi frontalieri (vedi più avanti).

 

La clausola per i “vecchi frontalieri fiscali” – Come funziona esattamente?

Secondo le intenzioni iniziali di Italia e Svizzera, il cambio di sistema fiscale avrebbe dovuto interessare tutti i frontalieri, quindi anche coloro che già da anni lavorano in Svizzera. La concertazione tra il sindacato e la politica ha fatto però sì che nel nuovo Accordo venisse inserita una clausola di salvaguardia per i cosiddetti “vecchi frontalieri fiscali”, i quali continueranno ad essere tassati esclusivamente in Svizzera fino alla pensione, anche in caso di cambiamento del posto di lavoro o di periodi di disoccupazione. I “vecchi frontalieri fiscali” sono coloro che, al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo hanno questi elementi (oppure, se attualmente non più presenti nel mercato svizzero, hanno avuto questi stessi elementi tra il 31 dicembre 2018 e l’entrata in vigore dell’Accordo):

  • residenza fiscale nei Comuni di confine (ovvero iscrizione in Comune, dimora abituale e centro degli interessi familiari);
  • rientro giornaliero tra Italia e Svizzera;
  • hanno (o hanno avuto) il proprio datore di lavoro in Ticino, Grigioni o Vallese;
  • mantengono questi elementi nel tempo per tutta la durata del proprio lavoro in Svizzera.

Un “nota bene” importante (che da diversi mesi stiamo provando a chiarire nei nostri webinar ed assemblee): quale sarà il termine temporale utile per divenire “vecchio frontaliere”, cioè per entrare nel mercato svizzero con ancora il vecchio trattamento fiscale? Saranno considerati “vecchi frontalieri” coloro che entreranno nel mercato svizzero con tutte le condizioni sopra descritte prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo.

Abbiamo già visto come l’entrata in vigore formale del nuovo Accordo sarà data dal giorno in cui gli Stati si scambieranno le lettere protocollari dopo l’avvenuta approvazione della Legge italiana di ratifica. L’Accordo sarà poi applicabile solo dal 1° gennaio 2024, tuttavia gli Stati se vorranno avranno il potere di “bloccare” il termine per i vecchi frontalieri al giorno dello scambio di lettere.

Al tempo stesso gli Stati potranno anche decidere di comune accordo di includere tra i vecchi frontalieri anche coloro che diverranno “frontalieri fiscali” sempre nel 2023 ma dopo la ratifica. Tuttavia più passa il tempo più questa seconda ipotesi perde quota. Ricordiamo infatti che, in base alle previsioni iniziali, il nuovo Accordo sarebbe dovuto partire il 1° gennaio 2023, ragione per cui il Governo italiano si era affrettato a dire che avrebbe considerato come “vecchi frontalieri” tutti quelli entrati fino al 31 dicembre 2022; il cambio di Governo ha però prodotto lo slittamento del nuovo Accordo al 1° gennaio 2024 (con un inevitabile allargamento della platea dei “vecchi frontalieri”), ragione per cui è molto probabile che i due Stati decideranno di bloccare il termine all’entrata in vigore formale dell’Accordo (cioè, lo ripetiamo ancora una volta, al giorno dello scambio di lettere).

 

I frontalieri “fuori fascia”

I lavoratori frontalieri che sono già attivi in Svizzera ma che non hanno la residenza fiscale nei Comuni di confine saranno ancora tenuti a dichiarare il reddito da lavoro in Italia. Anche loro potranno tuttavia godere di alcune condizioni migliorative ottenute dal sindacato (vedi prossimo paragrafo).

 

Le rivendicazioni del sindacato a favore dei “nuovi frontalieri” e dei frontalieri fuori fascia.

Nel DDL italiano – che appunto è in fase di conversione in Legge alla Camera – sono state accolte ulteriori richieste avanzate dal sindacato a favore dei frontalieri. Le principali sono:

  • istituzione di una franchigia fiscale di 10'000 € (che sarà quindi deducibile dal reddito imponibile in Italia).
  • la possibilità di dedurre dal reddito imponibile anche i contributi pagati per il prepensionamento (gli altri contributi previdenziali e assicurativi sono già oggi deducibili);
  • la deducibilità degli assegni familiari svizzeri;
  • alcune specifiche misure di sostegno finanziario per i Comuni di confine.


Nuova indennità di disoccupazione

Con un colpo di coda importante, il sindacato ha anche ottenuto l’inserimento del DDL di ratifica di una nuova indennità di disoccupazione per i frontalieri che garantirà a coloro che perderanno il lavoro degli importi di NASPI (l’indennità di disoccupazione INPS) decisamente più alti per i primi mesi. I dettagli verranno diffusi in seguito.

 

Conclusione

Nelle prossime settimane dovrebbe concludersi l’iter di ratifica dell’Accordo in Italia. Il sindacato ne darà ampia diffusione, con materiale informativo ad hoc sempre aggiornato e un fitto calendario di assemblee e webinar.