Una nuova problematica fiscale sta interessando i lavoratori frontalieri che decidono di riscuotere in capitale i propri averi di secondo pilastro (LPP). La notizia, in estrema sintesi, è questa: i Cantoni svizzeri non rimborsano più ai frontalieri residenti in Italia l’imposta alla fonte prelevata sul capitale LPP al momento del suo riscatto. Il problema, nato nel 2024 in Canton Ticino, si è oggi esteso anche agli altri Cantoni e può quindi interessare potenzialmente tutti i frontalieri.
Fino ad oggi il meccanismo era consolidato. Al momento del riscatto del capitale, la Svizzera applicava un’imposta alla fonte, mediamente nell’ordine del 7%. Il frontaliere dichiarava successivamente il capitale in Italia, versando l’imposta sostitutiva del 5%, e chiedeva infine alla Svizzera il rimborso dell’imposta precedentemente trattenuta. Questo sistema trovava il proprio fondamento nella Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, secondo la quale le prestazioni pensionistiche legate ad un cessato impiego sono, di principio, imponibili soltanto nello Stato di residenza.
Occorre però conoscere un particolare fondamentale. L’imposta alla fonte sul capitale LPP viene riscossa dal Cantone nel quale ha sede la Cassa pensione e non da quello nel quale il frontaliere lavora. Un lavoratore occupato in Ticino può, ad esempio, essere assicurato presso una Cassa pensione con sede a Zurigo, Basilea, Berna o in qualsiasi altro Cantone.
Nel 2024 il Canton Ticino ha modificato la propria interpretazione. Secondo l’Autorità fiscale, l’imposta italiana del 5% costituirebbe una forma di tassazione agevolata e, proprio per questa ragione, non troverebbero applicazione le disposizioni della Convenzione che attribuiscono il diritto di imposizione esclusivamente allo Stato di residenza. Il Ticino ha quindi iniziato a negare il rimborso dell’imposta alla fonte.
Inizialmente il problema riguardava soltanto i frontalieri assicurati presso Casse pensioni con sede in Ticino. Oggi, però, anche gli altri Cantoni si stanno adeguando alla nuova prassi e stanno negando il rimborso. Il problema assume pertanto una portata molto più ampia.
OCST ha contestato fin dall’inizio questa interpretazione, assistendo i propri associati nelle procedure di reclamo; inoltre, nel giugno del 2026, abbiamo portato il caso davanti alla Camera di diritto tributario del Canton Ticino. Il procedimento è tuttora pendente.
Parallelamente abbiamo attivato, per alcuni associati, anche la procedura amichevole internazionale tra Italia e Svizzera, conclusasi purtroppo con esito negativo.
La vicenda è quindi sempre più complessa e restiamo ancora in attesa della sentenza della Camera di diritto tributario del Canton Ticino, che verosimilmente arriverà nel corso del 2027. Va poi tenuto in conto che, anche dopo la sentenza, la parte che risulterà soccombente potrà impugnare la decisione dinanzi al Tribunale federale. Il percorso sarà dunque ancora molto lungo.
Per tutti gli approfondimenti, è possibile consultare il testo che segue.
Ripercorriamo dal principio quanto accaduto, le iniziative intraprese da OCST e come consigliamo agli associati interessati di muoversi.
UN PASSO INDIETRO: LA TASSAZIONE AL 5% OTTENUTA IN ITALIA
La storia parte da una conquista importante ottenuta negli anni scorsi attraverso il lavoro sindacale congiunto con i partner italiani e il confronto con il Governo italiano.
La legislazione italiana prevedeva già da tempo un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota del 5% sulle prestazioni AVS/AI percepite dai residenti in Italia. Attraverso il lavoro di concertazione svolto con le Autorità italiane siamo riusciti ad ottenere che questo trattamento venisse riconosciuto anche alle prestazioni del secondo pilastro svizzero e ai prepensionamenti di categoria.
Si è trattato di un risultato importante, che ha consentito di uniformare e rendere più favorevole il trattamento fiscale delle prestazioni previdenziali provenienti dalla Svizzera.
IL MECCANISMO DEL RIMBORSO E LA CONVENZIONE ITALIA-SVIZZERA
Come anticipato, fino al 2024 la procedura era ormai consolidata. Al momento del riscatto del capitale LPP, il Cantone nel quale aveva sede la Cassa pensione applicava un’imposta alla fonte, mediamente nell’ordine del 7%. Il frontaliere dichiarava successivamente il capitale in Italia e versava l’imposta sostitutiva del 5%.
Una volta dimostrato l’avvenuto assoggettamento fiscale in Italia, il contribuente poteva chiedere all’Autorità fiscale svizzera il rimborso dell’imposta alla fonte precedentemente trattenuta. Il meccanismo trovava il proprio fondamento nella
Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni. In particolare, l’articolo 18 prevede, fatte salve alcune eccezioni, che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego siano imponibili soltanto nello Stato di residenza.
NEL 2024 IL TICINO CAMBIA INTERPRETAZIONE
Nel corso del 2024 l’Ufficio delle imposte alla fonte del Canton Ticino ha modificato la propria interpretazione e ha iniziato a rifiutare le richieste di rimborso presentate dai frontalieri residenti in Italia. La motivazione è tecnica, ma merita di essere compresa.
Secondo l’Autorità fiscale ticinese, l’imposta sostitutiva italiana del 5% rappresenterebbe una forma di tassazione “non ordinariamente” prevista. Il contribuente che beneficia di questa aliquota non potrebbe quindi essere considerato come soggetto rientrante nell’ambito di applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni.
Di conseguenza, la Svizzera manterrebbe il proprio diritto di imposizione e l’imposta alla fonte precedentemente prelevata non dovrebbe essere rimborsata.
In questo modo, il frontaliere finisce per pagare sul capitale LPP sia l’imposta alla fonte svizzera sia l’imposta sostitutiva del 5% in Italia. L’aliquota complessiva, pur sommando le due tassazioni, resta comunque agevolata rispetto a quelle che sarebbero le normali aliquote italiane sulle prestazioni pensionistiche, ma ciò non toglie che a nostro avviso la nuova prassi si fonda su un assunto errato.
OCST PORTA IL CASO DAVANTI ALLA CAMERA TRIBUTARIA
Fin dall’inizio abbiamo espresso forti perplessità sulla nuova interpretazione e ritenuto che vi fossero solide ragioni giuridiche per contestarla.
Il punto centrale è semplice. A nostro avviso, il fatto che il legislatore italiano abbia scelto di assoggettare queste prestazioni ad un’imposta sostitutiva del 5% non significa che il contribuente non possa più beneficiare della Convenzione contro le doppie imposizioni. Il 5% non rappresenta infatti un’esenzione o una mancata imposizione, ma un’imposta espressamente prevista e disciplinata dalla legislazione fiscale italiana. Il capitale LPP viene quindi effettivamente assoggettato a tassazione in Italia.
Vi è poi un secondo elemento. La stessa Convenzione prevede la propria applicazione anche alle imposte di natura identica o analoga introdotte successivamente alla sua firma. Riteniamo quindi eccessivamente restrittiva l’interpretazione secondo la quale la particolare modalità di tassazione scelta dal legislatore italiano sarebbe sufficiente, da sola, ad escludere il contribuente dalle tutele convenzionali.
La nuova prassi conduce inoltre ad un risultato difficilmente conciliabile con la finalità stessa della Convenzione: l’Italia riconosce il contribuente come proprio residente fiscale e tassa il capitale LPP, mentre la Svizzera non riconosce tale residenza ai fini dell’applicazione della Convenzione e mantiene a sua volta l’imposta. Il risultato è una doppia imposizione effettiva sul medesimo capitale.
Nel ricorso abbiamo infine sollevato anche ulteriori profili, legati al principio della buona fede e alla parità di trattamento. Per diversi anni, infatti, il Canton Ticino aveva riconosciuto il rimborso in situazioni analoghe; il cambiamento di prassi intervenuto nel 2024 è avvenuto senza una preventiva comunicazione o un periodo transitorio, determinando inoltre una differenza di trattamento rispetto ai contribuenti che, negli anni precedenti, avevano ottenuto il rimborso.
Sulla base di queste considerazioni, dopo le prime decisioni negative dell’Ufficio delle imposte alla fonte, OCST ha assistito alcuni propri associati nella presentazione dei relativi reclami. A seguito della conferma della posizione dell’Autorità fiscale, abbiamo deciso di portare la questione davanti alla Camera di diritto tributario del Canton Ticino, affinché sia ora un’autorità giudiziaria a pronunciarsi sulla correttezza della nuova interpretazione.
Il procedimento è tuttora pendente. La prima sentenza è attesa per il 2027, fatta salva la facoltà per la parte soccombente di ricorrere al Tribunale Federale.
IL TENTATIVO DELLA PROCEDURA AMICHEVOLE TRA ITALIA E SVIZZERA
Parallelamente, abbiamo deciso di percorrere anche un secondo canale.
Per alcuni associati abbiamo chiesto l’attivazione della cosiddetta procedura amichevole internazionale, uno strumento previsto dalla stessa Convenzione contro le doppie imposizioni. In termini semplici, questa procedura consente alle Autorità competenti dei due Paesi di confrontarsi direttamente quando un contribuente ritiene di essere sottoposto ad un’imposizione non conforme alla Convenzione.
La questione è stata quindi discussa tra i funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano (MEF) e della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali svizzera (SIF). L’esito, purtroppo, non è stato quello auspicato.
Le Autorità dei due Paesi hanno sostanzialmente ritenuto legittima la tassazione applicata da entrambi gli Stati, confermando di fatto la posizione sostenuta dalla Svizzera. Nelle comunicazioni trasmesse ai contribuenti non sono state tuttavia illustrate nel dettaglio le ragioni tecnico-giuridiche che hanno condotto a questa conclusione.
La chiusura della procedura amichevole non impedisce però al contribuente di proseguire le vie di ricorso previste dall’ordinamento svizzero. Per questa ragione resta per noi particolarmente importante attendere il pronunciamento della Camera di diritto tributario.
LA SVOLTA: ANCHE GLI ALTRI CANTONI SEGUONO IL TICINO
Ed eccoci alla novità che ci porta a pubblicare oggi questo aggiornamento.
Come spiegato, il problema è rimasto inizialmente circoscritto al Canton Ticino. Poiché la competenza fiscale dipende dalla sede della Cassa pensione, la nuova prassi riguardava soltanto i frontalieri il cui capitale proveniva da un istituto previdenziale con sede nel nostro Cantone.
La maggior parte dei frontalieri occupati in Ticino è però assicurata presso Casse pensioni aventi sede in altri Cantoni. Per queste persone il problema, fino a poco tempo fa, non si poneva.
Ora la situazione è cambiata.
Anche gli altri Cantoni stanno infatti adeguando la propria prassi a quella inizialmente adottata dal Ticino. Nei casi che stiamo seguendo, le Autorità fiscali cantonali stanno negando il rimborso dell’imposta alla fonte quando il capitale LPP viene assoggettato in Italia all’imposta sostitutiva del 5%. Una problematica inizialmente circoscritta assume quindi una dimensione completamente diversa e può interessare potenzialmente tutti i frontalieri residenti in Italia che riscuotono il proprio secondo pilastro sotto forma di capitale.
SINTESI DELLE POSSIBILI PROCEDURE
- Riscatto del capitale e pagamento dell’imposta alla fonte in Svizzera. Come avvenuto finora, al momento del riscatto del capitale LPP la Svizzera continuerà ad applicare un’imposta alla fonte. L’aliquota varia a seconda del Cantone nel quale ha sede la Cassa pensione e si attesta mediamente attorno al 7%.
- Pagamento dell’imposta del 5% in Italia. Indipendentemente dal prelievo effettuato in Svizzera, resta obbligatorio assoggettare il capitale LPP all’imposta del 5% prevista in Italia. Il pagamento può avvenire in due modi. Se il capitale viene accreditato direttamente su un conto italiano, è possibile chiedere alla propria banca di applicare direttamente la trattenuta del 5%. Se invece il capitale viene versato su un conto svizzero, oppure la banca italiana non effettua la trattenuta, sarà necessario dichiarare la prestazione in Italia e assolvere il relativo obbligo fiscale attraverso la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
- Come richiedere il rimborso dell’imposta alla fonte in Svizzera?
Dopo il riscatto del capitale LPP, si hanno tre anni di tempo per presentare la domanda di rimborso dell’imposta alla fonte svizzera. Se la propria scadenza individuale lo consente, è quindi possibile attendere l’evoluzione della giurisprudenza e, in particolare, la decisione della Camera di diritto tributario ticinese ed eventualmente del Tribunale federale. È però fondamentale non lasciare decorrere il termine utile per presentare la domanda di rimborso.
Chi intende invece procedere subito deve presentare la domanda all’Ufficio delle imposte alla fonte del Cantone nel quale ha sede la propria Cassa pensione. Qualora riceva una decisione negativa, potrà contestarla mediante reclamo, rispettando rigorosamente i termini e le modalità di impugnazione indicati nella decisione stessa.
Gli associati OCST interessati possono rivolgersi ai nostri uffici per verificare la propria situazione individuale e valutare come procedere.