La disdetta é la dichiarazione, tramite la quale una parte contraente manifesta all'altra la sua volontà.

La parte contraente che l'ha ricevuta non ha bisogno di accettarla espressamente, ma non può nemmeno rifiutarla.

Durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni; é considerato tempo di prova il primo mese di lavoro (art. 335b cpv.1).

Deroghe possono essere convenute per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo: il tempo di prova non può, comunque, superare i tre mesi (art.335b cpv.2).

Dopo il tempo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi (art. 335c cpv.1).

Questi termini possono essere modificati per accordo scritto o contratto collettivo; possono essere resi inferiori a un mese per contratto collettivo e per il primo anno di sevizio (art. 335 cpv.2).