1. Contributi

Per le ditte sottoposte all'INSAI/SUVA valgono le seguenti aliquote:

  • infortuni professionali: interamente a carico del datore di lavoro
  • infortuni non professionali: a seconda delle professioni 1,62% - 2,72%
  • assicurazioni private: 1,395% - 1,840%

Il datore di lavoro può trattenere dal salario del dipendente il premio per gli infortuni non professionali.

2. Inizio e fine dell'obbligo contributivo e dell’assicurazione

L'obbligo contributivo corre parallelamente al versamento di un salario.

L'assicurazione comincia il giorno programmato o effettivo dell'inizio del lavoro, al più tardi comunque nel momento in cui l'assicurato si avvia al lavoro. L'assicurazione termina allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario.

3. Retribuzioni soggette a trattenuta

I contributi sono prelevati sino ad un salario annuo di fr. 148’200.- ossia fr. 12’350.- mensili (la parte eccedente tale salario non è soggetta a trattenuta).

È soggetto a trattenuta il:

  • salario base;
  • salario in natura;
  • indennità feste infrasettimanali;
  • indennità vacanze;
  • 13.ma mensilità / gratifiche;
  • giorni d'attesa in caso di disoccupazione, di malattia e infortunio, se a carico del datore di lavoro;
  • la parte di salario assicurato eccedente l'80% in caso di impedimento al lavoro.

4. Retribuzioni non soggette a trattenuta

  • assegni familiari;
  • indennità di malattia, infortunio, servizio militare.

5. Importante, assicurazione mediante convenzione

Dopo la fine o la sospensione del rapporto di lavoro l'assicurazione contro gli infortuni non professionali resta ancora valida automaticamente per 31 giorni.

L'assicurazione può essere prolungata oltre questo periodo di 180 giorni al massimo, per esempio, in caso di congedo non pagato di oltre 31 giorni, di disoccupazione senza diritto ad indennità per disoccupazione, nel caso di congedo degli stagionali.