Telelavoro frontalieri
L’inquadramento giuridico del telelavoro effettuato dai frontalieri è un tema molto articolato in quanto genera due livelli di impatto, uno previdenziale (ovvero che riguarda i contributi pensionistici) e uno fiscale (ovvero che riguarda la tassazione del reddito da lavoro).
REGOLAMENTI GENERALI
Piano previdenziale (INPS)
In base al diritto europeo (art. 13 del Reg. CE n. 883/04 e art. 14 del Reg. CE n. 987/09), una persona residente in Italia che sottoscrive un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare da casa al massimo per il 24,99% del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso. Per i contratti di lavoro a tempo pieno si tratta di fatto di un giorno a settimana. In caso di superamento di questa soglia l’autorità previdenziale italiana (cioè l’INPS) acquisisce la facoltà di richiedere all’azienda svizzera l’incasso del relativo contributo in Italia, il che implicherebbe molta burocrazia oltre a maggiori oneri finanziari.
Piano fiscale (IRPEF)
In base all’Accordo tra Italia e Svizzera sulla tassazione dei frontalieri del 1974, il frontaliere residente nei Comuni di frontiera di norma paga le imposte sul reddito unicamente in Svizzera, a patto però che abbia il “rientro giornaliero”. A fronte di questo elemento, l’Agenzia delle Entrate italiana ha sentenziato che se il frontaliere dei Comuni di confine effettua anche un solo giorno di telelavoro, egli perde questo beneficio e diventa tenuto a dichiarare in Italia l’intero reddito da lavoro, con relativo incremento della tassazione complessiva (leggi qui).
Il frontaliere che non vive nei Comuni di confine è invece già tenuto in ogni caso a dichiarare in Italia ai fini fiscali il reddito da lavoro maturato in Svizzera. Per questi soggetti il telelavoro non produce pertanto impatti particolari su questo piano.
REGOLAMENTI SPECIALI VALIDI DAL 1° LUGLIO 2023 al 31 DICEMBRE 2023
Piano previdenziale (INPS)
L’UE ha proclamato che a partire dal 1° luglio 2023 i singoli Stati avranno la libera facoltà di concedere ai frontalieri di lavorare da casa entro il 49,99% del tempo di lavoro senza avere impatti di natura previdenziale. La Svizzera si è già detta favorevole a questa ipotesi mentre l’Italia non si è ancora pronunciata. Fino a quando non lo farà, torneranno pertanto in vigore i “regolamenti generali” (cioè il limite del 24,99% del tempo di lavoro).
Piano fiscale (IRPEF)
Gli Stati di Italia e Svizzera hanno negoziato una norma transitoria valida dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 che permette ai “frontalieri fiscali” (cioè dei Comuni di confine) assunti entro il 31 marzo 2022 di lavorare da casa per un massimo del 40% del tempo di lavoro senza avere impatti di natura fiscale. Tale 40% però contrasta con la soglia del 24,99% valida per il piano INPS (vedi punto precedente), ragione per cui di fatto quest’ultima resta la vera soglia limite da non superare.
In sintesi, dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 i frontalieri assunti entro il 31 marzo 2022 possono lavorare da casa per il 24,99% del tempo di lavoro senza avere impatti né di natura fiscale (IRPEF) né previdenziale (INPS).
I frontalieri assunti entro il 31 marzo 2022 potranno anche lavorare da casa per un tempo compreso tra il 24,99% e il 40% del tempo di lavoro senza avere impatti di natura fiscale (IRPEF) ma con obbligo di annuncio del contratto all’INPS e pagamento del relativo contributo.
REGOLAMENTI VALIDI DAL 1° GENNAIO 2024
Il 28 novembre 2023 le Autorità di Italia e Svizzera hanno firmato un doppio Accordo amichevole sul telelavoro dei frontalieri. Contestualmente hanno anche parafato un Protocollo di modifica al nuovo Accordo sulla tassazione dei frontalieri stessi per implementare tali misure sul telelavoro all’interno del testo bilaterale.
In particolare:
- Nel primo Accordo amichevole vengono confermate le misure transitorie valide fino al 31 dicembre 2023 (vedi paragrafo precedente).
- Nel secondo Accordo amichevole viene pattuito che tutti i frontalieri, a partire dal 1° gennaio 2024, potranno lavorare da casa per il 25% del tempo di lavoro senza avere modifiche nel proprio status fiscale. Tale percentuale si sposa poi con la soglia di tolleranza valida anche per le assicurazioni sociali, pertanto tale percentuale di telelavoro potrà essere svolta senza alcun tipo di impatto o conseguenza. Questo Accordo amichevole avrà una durata di due anni, ovvero fino al 31 dicembre 2025.
- Entro poi la scadenza del nuovo Accordo amichevole (vedi punto precedente) queste misure verranno accolte e quindi rese definitive “a tempo indeterminato” all’interno del nuovo Accordo sulla tassazione dei frontalieri.
In sintesi: dal 1° gennaio 2024 in poi tutti i frontalieri potranno lavorare da casa per il 25% del tempo di lavoro senza temere impatti di natura alcuna.