Nella prima parte della nostra panoramica sui principali temi di attualità relativi ai frontalieri abbiamo parlato del nuovo Accordo fiscale e del telelavoro (il testo è disponibile sul precedente numero del nostro giornale e sul sito internet www.ocst.com). In questa seconda parte ci occuperemo di altri argomenti di pari importanza.

Permessi di lavoro
A partire dal 1. ottobre è stata modificata la procedura per poter ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di lavoro per stranieri (compreso il permesso di tipo G per frontalieri).
In particolare, una volta inviata all’Ufficio della Migrazione la consueta documentazione (modulo di richiesta, copia del contratto di lavoro, casellario giudiziale, copia della carta d’identità autenticata in polizia), il lavoratore verrà contattato tramite lettera dallo stesso Ufficio della migrazione per fissare un appuntamento presso gli uffici di Bellinzona. Lo scopo è quello di poter raccogliere la firma digitale del soggetto richiedente il permesso ed elaborare le fototessere sempre in formato digitale.
L’operazione si è resa necessaria in seguito ad un apposito provvedimento federale, in quanto d’ora in poi il permesso di lavoro non verrà più rilasciato nel vecchio formato «plastificato» ma verrà emesso nella forma di una tessera biometrica elettronica.
Si tratta di un cambiamento puramente formale che quindi non va a modificare il diritto per gli stranieri. Al tempo stesso il nuovo formato biometrico permetterà alle autorità preposte di poter verificare in modo più rapido ed efficace la validità del permesso di lavoro in caso di controllo in dogana o su territorio svizzero.

Tassazione del secondo pilastro e dei prepensionamenti di categoria
Nel 2017 OCST e CISL avevano ottenuto la tassazione in forma fissa al 5% del secondo pilastro (rendite e capitali) e dei prepensionamenti di categoria. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020, ha di nuovo complicato lo scenario imponendo alcune precise condizioni per poter continuare a beneficiare della tassazione al 5%.
In particolare, i prepensionamenti e il secondo pilastro potranno continuare ad essere tassati al 5% solo a patto che le prestazioni pensionistiche vengano versate dagli Istituti di previdenza svizzeri direttamente sul conto corrente italiano del beneficiario. In caso contrario, la tassazione per le rendite di prepensionamento e di secondo pilastro avverrà secondo le normali aliquote IRPEF italiane (assai più severe), mentre il capitale del secondo pilastro verrà tassato secondo «tassazione separata», un sistema che prevede un’aliquota minima del 20%. È quindi molto importante che i beneficiari di queste prestazioni avvisino i propri Istituti di previdenza di effettuare il bonifico sul conto italiano; sarà inoltre possibile richiedere alla banca italiana di applicare la ritenuta automatica alla fonte del 5%.
Il sindacato ha già preso contatto con i parlamentari di frontiera al fine di modificare la visione dell’Agenzia delle Entrate e – tramite appositi emendamenti di legge – garantire il 5% anche in caso di versamento delle pensioni su un conto svizzero. Inoltre OCST ha preso contatto con tutte le fondazioni di prepensionamento (FAR, RESOR, ecc.) per richiedere la modifica degli statuti interni così da permettere l’accredito di queste rendite anche su conti italiani.

Assegni familiari
I frontalieri hanno diritto a percepire l’assegno familiare in Svizzera alle stesse condizioni dei residenti. Tuttavia, in base alle direttive europee, l’altro genitore deve prima richiedere l’assegno familiare in Italia a patto che ne abbia diritto. In tal caso la Svizzera eroga poi al frontaliere la differenza tra l’assegno svizzero e quanto già erogato dall’INPS in Italia all’altro genitore.
Fino ad oggi questa procedura internazionale ha interessato un numero relativamente basso di frontalieri, in quanto gli unici ad avere diritto all’assegno familiare dell’INPS erano i lavoratori dipendenti o i percettori di NASPI al di sotto di un certo livello di reddito.
Tuttavia a partire da gennaio 2022 in Italia entrerà in vigore il nuovo «assegno universale» che prevedrà un importo fisso minimo garantito per tutti i genitori d’Italia (dipendenti, autonomi, disoccupati, casalinghi). In base poi al reddito potrà essere previsto anche un importo integrativo maggiore.
È quindi molto probabile che in futuro le Casse di compensazione svizzere (cioè gli enti che pagano gli assegni familiari) chiederanno l’applicazione della procedura internazionale per tutti i frontalieri. In tal caso, a partire dal prossimo anno, i frontalieri dovranno prima fare la richiesta dell’assegno universale italiano (il cui valore non è ancora noto, ma dovrebbe essere attorno ai 30€ per figlio) per poi ricevere in Svizzera la differenza tra l’assegno svizzero (200/250 CHF) e quanto appunto già pagato dall’INPS. Seguiranno maggiori istruzioni nei prossimi mesi e non mancheremo di aggiornarvi in merito.

Andrea Puglia