L’inquadramento giuridico del telelavoro effettuato dai frontalieri è un tema molto dibattuto attorno al quale ruota ancora un po’ di confusione. Cerchiamo quindi di fare chiarezza.

Impatti previdenziali
In base al diritto europeo (art. 13 del Reg. CE n. 883/04 e art. 14 del Reg. CE n. 987/09), una persona residente in Italia che sottoscrive un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare su base fissa dall’Italia (quindi ad esempio da casa) al massimo per il 24,99% del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso.
In caso di superamento di questa soglia l’autorità previdenziale italiana (cioè l’INPS) acquisisce la facoltà di richiedere all’azienda svizzera l’incasso del relativo contributo in Italia, il che implicherebbe molta burocrazia oltre a maggiori oneri finanziari.
Questo limite è stato tuttavia sospeso dall’inizio della pandemia fino al 30 giugno 2022 (tale nota è riportata anche sulla pagina internet dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali).

Impatti fiscali
In base poi all’Accordo tra Italia e Svizzera sulla tassazione dei frontalieri del 1974, il reddito da lavoro percepito da un frontaliere che ha la residenza fiscale in uno dei Comuni di frontiera viene tassato unicamente alla fonte in Svizzera. Tuttavia se svolge delle intere giornate di lavoro su suolo italiano, egli diventa tenuto a dichiarare all’Agenzia delle Entrate la quota di reddito maturata in quegli stessi giorni (anche se poi accade spesso che per via del meccanismo di franchigie e detrazioni l’imposta dovuta in Italia sia minima se non pari a zero).
Come noto, durante la pandemia è stata però sospesa anche questa implicazione grazie ad un Accordo amichevole transitorio stipulato da Italia e Svizzera. La domanda che ora in molti ci hanno posto è fino a quando durerà questa sospensione.
Secondo la teoria di alcuni, l’Accordo amichevole tra Italia e Svizzera risulterebbe già scaduto dallo scorso 1. aprile, in quanto in quella data anche l’Italia ha rimosso lo stato di emergenza legato al Covid-19. Tuttavia l’Accordo amichevole (come recita il testo stesso) non decade con la fine dello stato di emergenza ma verrà meno solo quando saranno rimosse del tutto «le misure sanitarie governative che limitano o sconsigliano la normale circolazione delle persone fisiche». A questo proposito va specificato che in Italia queste misure sono ancora attive per certe categorie di soggetti considerati fragili. Inoltre l’Accordo prevede che i due Stati dovranno diffondere una nota ufficiale quando gli effetti di questa intesa verranno meno e ad oggi non è stata ancora data nessuna comunicazione in tal senso.
Per avere ulteriori certezze, il nostro sindacato ha interpellato alti esponenti del Ministero economia e finanze italiano (MEF) e del Dipartimento federale delle finanze svizzero (DFF), i quali hanno confermato che l’Accordo amichevole è ancora in vigore e andrà avanti fino al 30 giugno 2022, data in cui con ogni probabilità verrà invece sospeso.
In definitiva possiamo affermare che fino al 30 giugno 2022 il frontaliere (se permesso dall’azienda) avrà la possibilità di lavorare da casa anche a tempo pieno senza temere implicazioni di natura fiscale o previdenziale. Con il 1. luglio 2022 ritroveranno invece effetto le implicazioni di cui sopra.
Qualora questi termini dovessero essere ulteriormente modificati sarà nostra premura comunicarvelo in modo tempestivo.

Andrea Puglia