Spesso, quando un dipendente è impossibilitato a lavorare a causa di malattia o infortunio, emerge il problema relativo alle informazioni che il datore di lavoro può richiedere al dipendente e rispettivamente al medico curante.
Una premessa è d’obbligo: le informazioni relative allo stato di salute sono definite come dati personali degni di particolare protezione dalla legge sulla protezione dei dati (LPD).

Pertanto, il datore di lavoro deve prestare molta attenzione nella gestione degli stessi. Infatti, il datore di lavoro ha il diritto e l’interesse di ottenere unicamente le informazioni utili all’esecuzione del contratto di lavoro; in particolare:
- la percentuale di inabilità lavorativa;
- le eventuali attività che il dipendente può svolgere conformemente al proprio stato di salute;
- le tempistiche prevedibili per una ripresa lavorativa al 100%.
In linea di massima il datore di lavoro non può richiedere la diagnosi e la copia della cartella medica. Può però richiedere al medico curante la conferma della veridicità del certificato medico ed eventualmente una concretizzazione dell’inabilità lavorativa. Inoltre, assumendosene i costi, il datore di lavoro può richiedere al dipendente di sottoporsi ad ulteriori verifiche presso un proprio medico di fiducia. Quest’ultimo avrà il diritto di visionare gli atti medici del dipendente (inerenti all’inabilità lavorativa), ma sarà in ogni caso legato al segreto professionale e non potrà fornire al datore altre informazioni se non quelle elencate in precedenza.
Un’eccezione è rappresentata dall’attuale emergenza sanitaria, vale a dire che il datore di lavoro ha il diritto di sapere se il dipendente è inabile a causa Covid-19. Tale eccezione è motivata dall’obbligo del datore di lavoro di proteggere la salute di tutti i suoi dipendenti.

Adriano Alari, Avv. Assistenza giuridica OCST Sopraceneri