Negli scorsi giorni si è tenuto il primo webinar organizzato dall’Assistenza giuridica del Sopraceneri. La partecipazione è risultata sopra le nostre aspettative e pertanto l’intenzione è quella di proporre regolarmente nuovi appuntamenti formativi, rivolti sia agli associati, sia ai datori di lavori o altre persone interessate.

Venendo al tema in oggetto, possiamo riassumere sinteticamente, senza presunzione di esaustività, quanto esposto durante il momento formativo tenuto dallo scrivente e dalla collega Camenzind.
Ad oggi, le autorità statali possono obbligare una persona che presenta dei sintomi a sottoporsi ad un test. Non esiste invece un obbligo a sottoporsi ad una vaccinazione. La legge sulle epidemie prevede che i Cantoni possano dichiarare obbligatorie le vaccinazioni per determinati gruppi di persone. Questo, per ora, non è stato il caso e presumibilmente non lo sarà nemmeno in futuro.
Può, invece, un datore di lavoro obbligare un dipendente a sottoporsi ad un test? La risposta, come spesso accade in casi del genere è: dipende. Da cosa? Dalla situazione concreta in cui si ritrova a lavorare il dipendente. In particolare, se vi siano altre soluzioni ugualmente efficaci ma meno invasive e se l’obbligo è proporzionale. Ad esempio, se un dipendente è al 100% in home office, un obbligo a sottoporsi ad un tampone settimanalmente non appare in alcun modo proporzionato. D’altro canto, un dipendente che torna dall’estero e che lavora in presenza, senza possibilità di rispettare le distanze, potrebbe essere obbligato a sottoporsi ad un test.
Per quanto riguarda invece l’obbligo a farsi vaccinare? Anche in questo caso si applicano le stesse condizioni dell’obbligo di farsi testare, anche se evidentemente una vaccinazione è molto più invasiva di un test. I casi in cui un obbligo sarebbe giustificato sono pertanto molto pochi e relativi ad ambiti professionali particolari.
L’Assistenza giuridica del Sopraceneri rimane a disposizione per eventuali chiarimenti che riguardano questi temi. Segretariato di Giubiasco: 091 821 41 51.

Adriano Alari, Avvocato AG Sopraceneri