Continua la rubrica ispirata a situazioni concrete e reali. Non esitate a contattare tempestivamente il vostro segretariato di riferimento se l’assicurazione malattia del vostro datore di lavoro dovesse
decidere di interrompere le prestazioni.
Il periodo transitorio
Patrick, (nome di fantasia) 55 anni, si è rivolto al nostro sindacato per un problema legato al rapporto di lavoro; in particolare, a seguito di un burnout è stato costretto ad assentarsi dal lavoro per sottoporsi a un periodo di cure e riposo. Il suo medico di fiducia ha quindi certificato un’inabilità completa al lavoro.
Durante questa fase Patrick ha regolarmente percepito le indennità giornaliere previste dall’assicurazione malattia del datore di lavoro. Tuttavia, trascorso il periodo di protezione che tutela il lavoratore dal licenziamento, il datore gli notifica la disdetta del rapporto di lavoro.
Per Patrick il licenziamento è una doccia gelata, ma almeno una certezza sembra esserci: fintanto che continuano a sussistere i presupposti assicurativi, le indennità giornaliere verranno versate almeno fino al limite massimo previsto dalla polizza, ovvero fino a 720 o 730 giorni. Dopo un mese dal licenziamento però, arriva un’altra comunicazione inattesa. La stessa assicurazione informa dell’interruzione del versamento delle indennità dopo qualche settimana. Infatti, secondo il medico dell’assicurazione, Patrick avrebbe potuto riprendere la stessa attività presso un altro datore di lavoro, ritenendolo così nuovamente abile.
Una decisione che solleva molti interrogativi, uno in particolare: ma è veramente possibile pretendere che una persona, ancora in malattia, riesca a trovare nel giro di qualche settimana, un nuovo lavoro?
La risposta è no, almeno, non automaticamente.
Il diritto svizzero stabilisce che il lavoratore ha l’obbligo di ridurre il danno e, quando le condizioni lo consentono, di mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua. Tuttavia, questo obbligo non può essere applicato in modo puramente teorico. Occorre valutare la situazione concreta dell’assicurato, considerando la sua età, lo stato di salute, la formazione, l’esperienza professionale e le reali possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro.
Nel caso di Patrick, questi elementi rendevano irrealistico pretendere un cambiamento immediato. Oltre ad avere 55 anni e un’esperienza maturata prevalentemente nello stesso settore, risultava ancora totalmente inabile al lavoro secondo la documentazione medica.
Su questo tema è intervenuto il Tribunale federale, chiarendo un principio destinato ad avere importanti conseguenze pratiche. Quando l’assicurazione invita una persona assicurata a cambiare datore di lavoro per adempiere all’obbligo di riduzione del danno, deve concedere un adeguato periodo transitorio per adattarsi alla nuova situazione e cercare concretamente un nuovo impiego. La giurisprudenza ha stabilito che tale periodo deve essere, di regola, compreso tra tre e cinque mesi, da determinare in base alle circostanze del caso concreto.
Cosa fare?
Se l’assicurazione comunica la cessazione delle indennità giornaliere con un preavviso così breve, è fondamentale contestare tempestivamente la comunicazione e non limitarsi ad accettarla. È importante chiedere che la decisione venga rivalutata alla luce della situazione concreta e della documentazione medica disponibile, verificando anche che sia stato concesso un adeguato periodo transitorio. Parallelamente, a titolo cautelativo, sarebbe inoltre consigliato annunciarsi presso l’Ufficio regionale di collocamento (disoccupazione) per evitare di rimanere senza un’entrata economica qualora l’assicurazione tardasse nella sua risposta.
Agire quindi rapidamente e rivolgersi al sindacato o a un consulente legale può essere decisivo per tutelare i propri diritti sulle prestazioni non conformi dell’assicurazione. Una verifica tempestiva consente infatti di individuare i passi necessari ed evitare che il trascorrere del tempo possa compromettere la possibilità di far valere i principi stabiliti dalla legge.
