Il contratto di lavoro
Estratto commentato del titolo X° del Codice delle Obbligazioni
Definizione
La definizione del contratto di lavoro é quella che fornisce l'art. 319 cpv. 1 CO:
'Il contratto individuale di lavoro é quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato ed il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo'.
Per la sua validità il contratto di lavoro non richiede una forma speciale e può essere stipulato anche nella forma orale.
L'art. 322 CO stabilisce che 'il datore di lavoro deve pagare il salario convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo'.
Quale regola generale la legge prevede pertanto che sono le parti - il lavoratore e il datore di lavoro - a stabilire liberamente la natura e l'importo del salario.
Di fatto, salvo i casi previsti dalle convenzioni collettive di lavoro, è il datore di lavoro che fissa il salario.
La legislazione svizzera non prevede il salario minimo legale.
Tuttavia numerosi contratti collettivi di lavoro fissano i salari minimi, al di sotto dei quali il datore di lavoro non ha il diritto di scendere.
Il limite minimo assoluto è il cosiddetto 'salario d'uso'; in mancanza di un accordo contrattuale il salario usuale dovuto è quello che viene definito confrontando i salari corrisposti per lavori uguali o simili, svolti negli stessi settori, nella stessa regione e tenendo conto delle caratteristiche del lavoratore (età, anni di servizio, ecc.).
Busta paga-rendiconto
Salvo accordo o uso contrario, il datore di lavoro paga il salario in contanti e deve consegnare al lavoratore un rendiconto.
Il lavoratore può richiedere al datore di lavoro il foglio paga, che deve indicare, oltre al salario corrisposto, tutte le deduzioni effettuate, rispettivamente gli aumenti speciali.
La busta paga è composta essenzialmente dai seguenti gruppi di voci:
-
Elementi della retribuzione
salario lordo
indennità per prestazioni particolari (lavoro straordinario, notturno, festivo, a turni...)
indennità sostitutive del salario (indennità per giorni festivi, vacanze, prestazioni in caso di incapacità al lavoro...)
prestazioni in natura (vitto e alloggio)
-
Assegni familiari
Vengono versati a dipendenza degli oneri familiari del dipendente.
Trattenute previdenziali
Alcune sono obbligatorie:
AVS - AI - IPG
assicurazione disoccupazione
assicurazione infortuni
previdenza professionale - II° Pilastro
Altre dipendono da accordi collettivi o individuali:
assicurazione perdita di salario in caso di malattia.
trattenute fiscali
Alcune categorie di lavoratori hanno la trattenuta delle imposte alla fonte.
Rendiconto
Ogni lavoratore deve esigere un conteggio dettagliato del proprio salario così da poterne verificare l'esattezza e da potere documentare (in caso di bisogno) la propria posizione previdenziale.
È un diritto previsto dal Codice delle Obbligazioni. (art. 323b).
Disdetta del rapporto di lavoro di durata indeterminata
La disdetta é la dichiarazione, tramite la quale una parte contraente manifesta all'altra la sua volontà.
La parte contraente che l'ha ricevuta non ha bisogno di accettarla espressamente, ma non può nemmeno rifiutarla.
Durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni; é considerato tempo di prova il primo mese di lavoro (art. 335b cpv.1).
Deroghe possono essere convenute per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo: il tempo di prova non può, comunque, superare i tre mesi (art.335b cpv.2).
Dopo il tempo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi (art. 335c cpv.1).
Questi termini possono essere modificati per accordo scritto o contratto collettivo; possono essere resi inferiori a un mese per contratto collettivo e per il primo anno di sevizio (art. 335 cpv.2).
Il contratto collettivo di lavoro (art. 356-358 CO)
Il contratto collettivo di lavoro (art. 356-358 CO) è quello concluso tra datori di lavoro o loro associazioni da una parte e i sindacati dei lavoratori dall'altra parte, e mediante il quale vengono stabilite di comune accordo le disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i lavoratori e i datori di lavoro.
Quando un CCL non è munito della clausola di obbligatorietà generale, esso è vincolante soltanto per i datori di lavoro e i lavoratori membri delle associazioni firmatarie o per quelli che lo hanno espressamente riconosciuto per iscritto.