(art. 16 LPP)
Accrediti di vecchiaia
Sul salario minimo assicurato, o sulla parte di salario compreso tra 21’150.- e 84’600.- fr. sono effettuate le seguenti trattenute, che variano secondo l'età.
Aliquota a carico (in % del salario coordinato)
Età | Contributo |
Uomini | Donne | del lavoratore | del datore di lavoro | Contributo totale |
25 – 34 | 25 – 34 | 3,5% | 3,5% | 7,0% |
35 – 44 | 35 – 44 | 5,0% | 5,0% | 10,0% |
45 – 54 | 45 – 54 | 7,5% | 7,5% | 15,0% |
55 – 65 | 55 – 64 | 9,0% | 9,0% | 18,0% |
Questi accrediti annuali, gli interessi (minimo 1,75%) e le eventuali prestazioni di libero passaggio costituiscono il capitale di vecchiaia (art. 15 cpv. 2 LPP).
I figli del/della defunto/a (inclusi gli affiliati se il/la defunto/a doveva provvedere al loro sostentamento) hanno diritto alla rendita per orfani e corrisponde al 20%.
Essa è riconosciuta fino al compimento del 18° anno di età, tuttavia, al massimo sino al compimento del 25° anno di età se: è a tirocinio, o agli studi, o è incapace di guadagnare perchè invalido per almeno il 70%.
Altre trattenute
Oltre agli accrediti di vecchiaia per il finanziamento della previdenza vecchiaia, vengono effettuate le seguenti trattenute:
premi di rischio:
4 - 6% sono destinati alla copertura delle prestazioni assicurate in caso di invalidità e decesso;
fondo di garanzia (art. 56 LPP):
un contributo dello 0,08% (variabile) di tutti i salari coordinati dev'essere versato al Fondo di garanzia nazionale.