Dopo una lunga trattativa si è giunti alla fine dello scorso anno a sottoscrivere il nuovo contratto collettivo di lavoro per il settore delle istituzioni sociali che avrà validità fino al 31.12.2019, con rinnovo automatico di anno in anno se non sarà disdetto da una delle parti con un preavviso di sei mesi.
Nell’ambito del rinnovo da parte sindacale si è voluto porre l’accento sulla necessità di migliorare le disposizioni relative alla conciliabilità lavoro-famiglia e, evidentemente, salvaguardare il mantenimento delle condizioni previste dal vecchio CCL. Da parte delle istituzioni è stata evidenziata la preoccupazione circa la garanzia del finanziamento dell’attività del settore da parte del cantone. Per quanto riguarda l’aspetto salariale ricordiamo che il CCL prevede l’applicazione della classificazione salariale valida per i dipendenti dello stato. Questa classificazione è stata totalmente rivista lo scorso anno. La nuova scala salariale prevede una riduzione delle classi da 30 a 20 e un allungamento delle carriere da 11-14 a 25 anni. Per il 2018 è ancora applicabile la precedente scala salariale. Un gruppo di lavoro è incaricato di proporre l’inserimento delle figure professionali del settore nella nuova scala salariale che dovrà entrare in vigore il 1° gennaio del 2019. Seguiremo evidentemente con attenzione questa operazione e coinvolgeremo e informeremo i nostri associati su quanto sarà proposto.
In sintesi il nuovo CCL prevede i seguenti cambiamenti:
 
Maternità
Prolungo congedo pagato da 16 a 18 settimane (art. 28). Possibilità di beneficare di un congedo non pagato, al termine del congedo maternità, fino a 18 mesi (in precedenza 12 mesi). Considerazione di attività precedenti nel computo degli anni di servizio in caso di compiti educativi di figli per una sospensione fino a 6 anni (art. 60).
 
Malattia
Diritto al salario al 100% per i primi 90 giorni e al 90% per i successivi 630 giorni (art. 30). Partecipazione dei dipendenti al pagamento del premio nella misura del 50% (25% nel 2018).
 
Lavoro notturno e festivo
Indennità per lavoro notturno da 5.90 a 6.60 franchi l’ora. Per lavoro festivo da 5.00 a 5.60 franchi l’ora (art. 47).
 
Picchetti
Indennità per picchetto a domicilio da 1.70 a 2.50 franchi l’ora (art. 48).
 
Congedi
Nascita figli da 5 a 10 giorni.
Decesso coniuge o figlio da 5 giorni consecutivi a 5 giorni lavorativi.
Decesso genitori fratelli o sorelle da 3 giorni consecutivi a 3 giorni lavorativi.
Cura di figli ammalati il tempo necessario ma al massimo 3 giorni con certificato medico (art. 51).
 Cassa pensione
Valutazione di un piano assicurativo minimo e disponibilità a prevedere un prepensionamento fino a 3 anni prima dell’età termine AVS.
 
Personale a tempo parziale
Facoltà di prevedere una copertura assicurativa per l’inabilità in caso di malattia. Riconoscimento delle gratifiche per anzianità.
 
Disdetta
Possibilità di ricorrere anche contro la disdetta data nel primo anno di impiego (art. 38).
 
Disdetta in caso di lunga assenza
Dopo 12 mesi sull’arco di 3 anni per assenze superiori a 14 giorni (in precedenza 17 mesi su 4 anni).
 
Feste infrasettimanali
Diritto al recupero dei giorni festivi se cadono durante giorni lavorativi (in precedenza per chi lavoro a turni venivano riconosciuti 13 giorni).
 
Gratifiche
Dopo 20 anni e in seguito dopo 10 anni (in precedenza 5 anni).
Per il 2018 valgono i diritti acquisiti.
 
Nel globale quindi, pur riconoscendo che ci sono stati alcuni peggioramenti, la valutazione sul risultato della trattativa è stata positiva e l’accordo è stato approvato da un’assemblea del personale ben partecipata che ha avuto luogo il 19 ottobre scorso.
 
Gianni Guidicelli