L’inquadramento giuridico del telelavoro effettuato dai frontalieri è un tema molto articolato in quanto genera due livelli di impatto, uno previdenziale (ovvero che riguarda i contributi pensionistici) e uno fiscale (ovvero che riguarda la tassazione del reddito da lavoro).

Impatti previdenziali. A luglio del 2023 l’Unione Europea ha offerto a tutti gli Stati legati alla libera circolazione delle persone, la possibilità di aderire ad un “accordo multilaterale” in materia di telelavoro. La Svizzera vi ha fin da subito aderito, l’Italia lo ha fatto alla fine di dicembre del 2023. In base a questa intesa, una persona residente in Italia che sottoscrive un contratto di lavoro in Svizzera, dal 1° gennaio 2024 potrà lavorare da casa al massimo per il 49,99% del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso, senza avere modifiche nel proprio inquadramento pensionistico e assicurativo. In caso di superamento di questa soglia, l’autorità previdenziale italiana (cioè l’INPS) acquisirà la facoltà di richiedere all’azienda svizzera l’incasso del relativo contributo in Italia, il che implicherebbe molta burocrazia oltre a maggiori oneri finanziari. Questa percentuale si applica a tutti i frontalieri.

Impatti fiscali. Il telelavoro, se esercitato oltre certe soglie, può però poi comportare delle modifiche sulle modalità tributarie di tassazione del reddito da lavoro del frontaliere.

In particolare, in base all’Accordo amichevole firmato tra Italia e Svizzera il 28 novembre 2023, i frontalieri dei Comuni di confine (sia i “vecchi”, sia i “nuovi”), dal 1° gennaio 2024 potranno lavorare da casa per il 25% del tempo di lavoro senza avere modifiche nel proprio inquadramento fiscale. Se invece eccederanno questa soglia essi avranno delle importanti conseguenze sul livello di tasse che dovranno pagare.

La stessa cosa accade anche ai frontalieri che non vivono nei Comuni di confine in virtù della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

 

Nel concreto, come bisogna comportarsi?

Proviamo ad unire i due piani per dare le istruzioni operative e al tempo stesso descrivere i possibili impatti.

Chi lavorerà da casa entro il 25% del tempo di lavoro non avrà impatti di alcun tipo. Chi invece lo farà tra il 25% e il 49,99% non avrà impatti al livello delle assicurazioni sociali (cioè non dovrà pagare il contributo INPS) ma avrà invece delle modifiche importanti sul piano tributario.

In particolare:

  • i “vecchi frontalieri fiscali” (cioè residenti nei Comuni di confine, con rientro giornaliero e attivi in Svizzera da prima del 18 luglio 2023), se oltrepasseranno la soglia del 25% perderanno lo statuto di “vecchio frontaliere” per l’anno d’imposta in oggetto. Questo significherebbe che essi dovranno dichiarare il reddito da lavoro in Italia, venendo quindi assoggettati ad imposizione anche nel proprio Stato.
  • I “nuovi frontalieri fiscali” (cioè residenti nei Comuni di confine ma che hanno iniziato il loro primo lavoro in Svizzera dopo il 17 luglio 2023), se oltrepasseranno la soglia del 25% dovranno pagare in Svizzera le imposte alla fonte secondo le aliquote ordinarie (e non più nella misura dell’80%, come accadrebbe normalmente). Quindi dovrebbero pagare una quota di imposte alla fonte maggiore in Svizzera. Inoltre essi dovranno dichiarare il reddito da lavoro in Italia come da prassi, con tuttavia un diverso sistema di calcolo per la detrazione delle imposte alla fonte già pagate in Svizzera.
  • I “frontalieri non fiscali” (residenti quindi oltre i 20 km dal confine o con rientro settimanale) pagano già le imposte alla fonte in Svizzera nella misura del 100% e dichiarano già il reddito da lavoro in Italia. Per loro cambierebbe però il sistema di detrazione delle imposte alla fonte svizzere dalle imposte italiane.

 

La tabella riassuntiva

Quanto fin qui descritto, con in aggiunta maggiori dettagli, è stato da noi riassunto in una specifica tabella (https://www.ocst.ch/pdf/Tabella adempimenti telelavoro.pdf). Essa non è esaustiva ma fornisce comunque un inquadramento generale.

Il nostro sindacato resta a disposizione dei propri associati per maggiori chiarimenti.

Permesso G per frontalieri

Richiedendo questo permesso, il lavoratore manterrà la propria residenza in Italia.

Sarà dunque tenuto a rientrare alla propria residenza o tutti i giorni (permesso di lavoro G con rientro giornaliero) o una volta a settimana (permesso di lavoro G con rientro settimanale).

Potrà scegliere se pagare la cassa malati o se mantenere l’affiliazione presso il Servizio Sanitario Nazionale italiano.

Il permesso ha validità di cinque anni. In caso di eventuale disdetta del rapporto di lavoro, il permesso G scadrà 6 mesi dopo l’entrata in disoccupazione.

La richiesta del permesso G va avviata prima dell’inizio del lavoro tramite il portale online dell’Ufficio Migrazione.

Permesso di dimora B

Il lavoratore lascia l’Italia e si trasferisce a vivere in Svizzera per lavorare.

Dovrà avere un contratto d’affitto in Svizzera (o una casa di proprietà, o una dichiarazione di alloggio), dovrà iscriversi all’AIRE (perderà dunque l’iscrizione all’Anagrafe del vecchio comune di residenza), dovrà pagare la cassa malati e sarà sottoposto al regime sociale elvetico.

Il permesso ha validità di cinque anni. In caso di eventuale disdetta del rapporto di lavoro, il permesso B avrà validità di sei mesi dopo il termine del diritto all’indennità di disoccupazione.

La richiesta del permesso B va avviata tramite il portale online dell’Ufficio Migrazione.

Permesso di dimora temporanea L

È necessario per attività di lavoro che durano più di tre mesi e meno di un anno.

Il lavoratore si trasferirà momentaneamente a vivere in Svizzera. Al suo rientro in Italia riacquisterà i diritti sociali italiani. Non sarà necessaria l’iscrizione all’AIRE.

La richiesta del permesso L va avviata tramite il portale online dell’Ufficio Migrazione.

Per avere informazioni più approfondite potete contattare l’Ufficio frontalieri OCST. Il servizio è riservato ai soci del sindacato: ISCRIVITI ORA!

In base al diritto europeo e alla Legge sugli assegni familiari svizzera, i frontalieri hanno diritto a percepire  gli assegni familiari in Svizzera alle stesse condizioni dei lavoratori residenti.

Tuttavia l’altro genitore in certi casi dovrà prima procedere a richiedere in Italia il nuovo assegno unico e universale. In questi casi la Svizzera erogherà poi al frontaliere l’importo differenziale tra i due assegni, andando dunque a scalare dall’assegno svizzero l’importo dell’assegno unico italiano già erogato dall’INPS all’altro genitore.

Ogni Cassa di compensazione svizzera stabilisce delle proprie regole procedurali.

Riportiamo qui le indicazioni valide unicamente per la Cassa cantonale di Bellinzona (IAS) che ha stabilito questa procedura:

  • se l’altro genitore dei figli lavora in Italia o percepisce un’indennità di disoccupazione, egli dovrà procedere a richiedere l’assegno unico e universale in Italia. Il frontaliere dovrà poi compilare il formulario svizzero per gli assegni familiari messo a disposizione dall’azienda ed inviarlo allo IAS unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di assegno unico da parte dell’altro genitore. Lo IAS chiederà al frontaliere di compilare anche il modulo E-411 (parte A, punti dall’1 al 4). Lo IAS si metterà dunque in contatto con l’INPS per farsi certificare l’entità dell’assegno unico erogato in Italia e pagherà poi al frontaliere l’importo differenziale.
  • Se l’altro genitore dei figli è casalingo/a, lo IAS procederà a pagare al frontaliere l’assegno svizzero secondo l’intero importo. In tal caso non sussiste dunque l’obbligo di dover richiedere l’assegno unico e universale in Italia.
  • Se l’altro genitore è anch’esso frontaliere, lo IAS pagherà direttamente l’assegno svizzero al genitore con il salario lordo annuale più alto. In tal caso non sussiste dunque l’obbligo di dover richiedere l’assegno unico e universale in Italia.

Per avere informazioni più approfondite o ricevere assistenza sulla propria pratica di assegni familiari potete contattare l’Ufficio frontalieri OCST. Il servizio è riservato ai soci del sindacato: ISCRIVITI ORA!

Disoccupazione totale

Il lavoratore frontaliere, indipendentemente dalla sua nazionalità, ha diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione nel proprio Stato di residenza (art. 65, Reg. Ue 883/04). Il frontaliere residente in Italia ha pertanto diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione “NASPI” erogata dall’INPS.

Calcolo e misura

La rendita NASPI sarà pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni se questa è inferiore ai 1'227,55 €. Se la retribuzione media è superiore al predetto importo, la rendita NASPI sarà pari a 920,66 € lordi a cui sommare il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e 1'227,55 €.

In ogni caso l'importo dell'indennità non potrà superare il limite massimo di 1.335,40 €. A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all'indennità si applicherà una riduzione del 3% per ciascun mese.

Termine di presentazione

La domanda NASPI deve essere presentata appena terminato il contratto di lavoro ed al più tardi entro 68 giorni (per i lavoratori in malattia o infortunio: vedi nota sottostante).

Durata

L’indennità è erogata per la metà dei mesi lavorati negli ultimi 4 anni per un massimo di 2 anni.

Requisiti

Stato di disoccupazione involontario (licenziamento, termine del contratto a tempo determinato, dimissioni per giusta causa quali le dimissioni per maternità). È necessario far valere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti il termine del contratto e 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi.

Incentivo all'imprenditorialità

Si può richiedere la liquidazione anticipata del trattamento per avviare un'attività di lavoro autonomo, in forma di impresa o come socio in cooperativa.

Come farne richiesta? 

Il sindacato OCST assiste i lavoratori frontalieri che devono richiedere l’indennità di disoccupazione in Italia. 

Basta seguire questi semplici passaggi:

  • Scaricare gli attestati del datore di lavoro e farli compilare dal medesimo (NOTA BENE: se negli ultimi quattro anni hai avuto più datori di lavoro in Svizzera allora sarà necessario far compilare una copia degli attestati a ciascun datore di lavoro).
  • Consegnare gli attestati compilati alla Cassa disoccupazione OCST: puoi recarti di persona presso una delle sedi negli orari di apertura o inviarceli per mail (SEDI E CONTATTI)
  • La Cassa disoccupazione OCST provvederà quindi a consegnarti o inviarti per mail il modulo PD-U1.
  • Potrai poi quindi fissare un appuntamento con il nostro patronato INAS-Svizzera e ultimare la domanda di disoccupazione (che potrà essere fatta anche online).

 

Documenti necessari al patronato INAS-Svizzera per effettuare la domanda di disoccupazione NASPI:

  • Fotocopia carta d’identità e codice fiscale.
  • Copia della lettera di licenziamento.
  • Copia del permesso di lavoro “G” (se in possesso).
  • Gli attestati del datore di lavoro.
  • Il modulo PD U1 compilato dalla Cassa disoccupazione OCST.

 

Altre informazioni

  • I lavoratori con figli minori e/o coniuge a carico dovranno presentare un’autocertificazione dello stato di famiglia e le attestazioni di reddito dell’intera famiglia degli ultimi due anni oltre alla carta d’identità e al codice fiscale del coniuge e/o di ogni figlio [scarica modello].
  • I lavoratori in malattia/infortunio con contratto a tempo indeterminato devono presentare la domanda NASPI solo una volta chiuso il caso di malattia/infortunio o comunque terminata la copertura salariale da parte dell’assicurazione. Sarà necessario presentare la dichiarazione di fine copertura salariale rilasciata dall’assicurazione svizzera e il certificato di idoneità al lavoro rilasciato dal proprio medico curante [scarica modello].
  • Gli interessati che in passato hanno aperto una partita IVA devono presentare al momento della domanda Naspi una dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la cessazione di tale attività oppure che il reddito presunto di tale partita Iva per l'anno in corso non supererà i 4800,00 € lordi.
  • Dopo l’inoltro della domanda di disoccupazione è necessario iscriversi entro 15 giorni ai Centri per l’impiego (o presso le altre strutture convenzionate con i servizi di ricollocamento regionali). 
  • Per i lavoratori dell’edilizia e rami affini: al fine di evitare penalizzazioni per il diritto al prepensionamento, è necessario rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) subito il primo giorno lavorativo immediatamente successivo alla fine del rapporto di lavoro. Per maggiori info contatti il suo consulente sindacale.

Disoccupazione parziale - Guadagno intermedio

La Segreteria di Stato dell’Economia (SECO) estende anche ai lavoratori provenienti da oltreconfine il diritto al cosiddetto “guadagno intermedio”, ovvero una delle principali prestazioni garantite ai lavoratori residenti in Svizzera dalla Legge sull’Assicurazione Disoccupazione (LADI).

I lavoratori frontalieri che subiscono una riduzione della percentuale di lavoro presso la stessa azienda hanno diritto a un’indennità (con il computo del “guadagno intermedio” appunto) che andrà a colmare in parte il salario perduto.

Per averne diritto il lavoratore frontaliere deve ricevere dall’azienda un regolare preavviso di disdetta per la modifica del grado d’occupazione; non sarà invece possibile ridurre l’attività con effetto immediato, ma si dovrà appunto rispettare il periodo di preavviso sancito dal Codice delle Obbligazioni o dai Contratti Collettivi di Lavoro di categoria.

Durante il preavviso il frontaliere deve:

(1) effettuare le ricerche di lavoro in Svizzera per poter dimostrare alle autorità che si sta prodigando per trovare una nuova occupazione secondo un livello salariale consono a quanto percepito in precedenza.

(2) annunciarsi all’Ufficio Regionale di Collocamento (URC) per l’iscrizione ed il controllo delle ricerche di lavoro effettuate.

(3) annunciarsi presso la Cassa Disoccupazione OCST per ricevere le prestazioni ossia le indennità di disoccupazione.

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