Nel corso dell’ultima seduta di Gran Consiglio (19-21 febbraio) è stata accolta la richiesta di modificare l’art. 31a della LORD per introdurre, accanto all’obbligo degli impiegati dello Stato di denunciare un eventuale reato, il diritto di segnalazione e la protezione del denunciante, merita certamente un’analisi approfondita (messaggio 7387).
È un diritto già previsto per i dipendenti della Confederazione che hanno la possibilità di segnalare al Controllo federale delle finanze delle irregolarità. Se tale segnalazione, presentata anche in forma anonima, è fatta in buona fede, l’impiegato non deve subire conseguenze sul piano professionale. Uno strumento che può avere una sua utilità per permettere di rilevare eventuali reati che vengono perpetuati nella pubblica amministrazione e questo negli interessi dei servizi ma anche degli altri collaboratori che operano correttamente.
Mi preme tuttavia sottolineare, un aspetto, direi anzi, una condizione fondamentale, ossia che la segnalazione d’irregolarità deve essere effettuata in buona fede! Già, perché questo strumento non deve avere scopo di dileggio o peggio ancora di diffamazione o ancora occasione di vendette personali.
Dunque non dovrà mai essere la possibilità di denigrare chi opera presso l’amministrazione Cantonale. E allora credo non sia superfluo ricordare in questo dibattito l’altra parte coinvolta in questa proposta, ossia il denunciato.
Se da parte dello Stato viene garantito ad ogni collaboratore la possibilità di denunciare un eventuale reato di cui viene a conoscenza, occorre sin da subito attuare tutte le misure atte a tutelare chi viene accusato ingiustamente, senza valido motivo e in malafede.
Sappiamo che il dipendente pubblico è facile bersaglio di critiche, a volte giustificate ma a volte anche assolutamente ingiustificate, e sicuramente ricorderemo anche le campagne denigratorie, sovente subdole poiché attuate tramite denunce generiche che mettono in cattiva luce tutti coloro che operano all’interno dello Stato. Non vorremmo dunque che, con l’adozione di questo strumento, si dia l’impressione di voler fomentare questa pessima abitudine. Anche perché l’eccessiva mediatizzazione, spesso costruita ad arte, ma anche l’enfasi con cui la politica, e dunque tutti noi, sovente accompagna la notifica di problemi che pur esistono nella pubblica amministrazione, non aiuta, anzi!
Non credo di essere l’unico a constatare una certa difficoltà che da qualche tempo si respira presso l’amministrazione cantonale. Rilevare collaboratori che faticano a prendere decisioni per timore non tanto di sbagliare (perché, diciamocelo a parte i moralisti chi non sbaglia mai?) ma di essere prontamente messi alla berlina con tanto di processo e sentenza definitiva sui media o sui social media e soprattutto con pesanti conseguenze su loro e sulle loro famiglie.
Per questo motivo condivido quanto proposto dal Consiglio di Stato nel messaggio, ossia che l’esame di quanto proposto deve estendersi al rischio di possibili problematiche legate in particolare alle segnalazioni anonime, quali per esempio la denuncia mendace e la maldicenza. 
Condivido pure la proposta, sempre del Consiglio di Stato, di costituire un gruppo di lavoro interno all’Amministrazione cantonale sotto la conduzione della Cancelleria dello Stato, incaricandolo di approfondire il tema esposto dal mozionante. 
Mi permetto tuttavia di ricordare che il risultato deve essere valutato assieme alle organizzazioni che rappresentano il personale che devono quindi essere quanto prima coinvolte.
 
Lorenzo Jelmini