1. Contributi dei salariati e dei datori di lavoro
I tassi di contribuzione per il 2021 sono i seguenti:
per l'AVS 8,70 %
per l'AI 1,40 %
per l'IPG 0,50 %
TOTALE 10,60 %
Il datore di lavoro trattiene dal salario del dipendente la metà del contributo pari al 5,3%.
2. Inizio e fine dell'obbligo contributivo
Per le persone che esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età e si estingue con la cessazione di tale attività, al più presto però dopo il compimento dei 64 anni per le donne e dei 65 per gli uomini.
N.B. I beneficiari di una rendita AVS (uomini 65 anni e donne 64 anni) per ogni attività esercitata, continuano a versare i contributi all'AVS - AI - IPG sulla parte del reddito dell'attività lucrativa eccedente fr. 1’400.- il mese o fr. 16’800.- l'anno (franchigia) sono tuttavia esonerati dall'obbligo contributivo dell'Assicurazione Disoccupazione.
3. Retribuzioni soggette a deduzione
- il salario orario o mensile compresa qualsiasi indennità complementare (vacanze, festivi, ecc…);
- le gratifiche o la 13.a mensilità, regali di anzianità di servizio, premi di fedeltà e formazione;
- le indennità per perdita di guadagno in caso di scuola reclute, corso di ripetizione, protezione civile, indennità di maternità;
- le indennità giornaliere dell'AI;
- le indennità AD per intemperie e per lavoro ridotto (contributo sul 100% del salario).
4. Retribuzioni non soggette a deduzione
- gli assegni familiari;
- le prestazioni giornaliere d'assicurazione per perdita di salario, corrisposte da un ente assicuratore in caso di malattia o infortunio (max 80%); l'indennità per licenziamento abusivo;
- l'indennità di partenza se l'ammontare non supera il salario annuo.