La situazione dovuta all’emergenza Coronavirus sta mettendo in netta difficoltà tutte le aziende attive nel settore Alberghiero e della Ristorazione, tanto più tutti gli operatori quivi impiegati.
In questa difficile e incerta situazione è però importante illustrare e ulteriormente approfondire l’utilità e il meccanismo dell’Indennità per Lavoro Ridotto (ILR), ammortizzatore sociale che ha quale scopo principale di evitare i licenziamenti e salvaguardare i contratti di lavoro in essere, garantendo la continuità e il know how aziendale.
 
In questo complesso contesto ci permettiamo di chiarire alcuni punti importanti allo scopo di meglio comprendere le peculiarità del sostegno accessibile attraverso l’Indennità per lavoro ridotto:
 
1. Il diritto all’indennità di orario ridotto è stata prorogata da 3 a 6 mesi senza la necessità di presentare una nuova domanda alla scadenza riportata sulla decisione attualmente ricevuta e quindi in vigore (per chi avesse richiesto la misura).
Nella speranza e nell’ottica che la situazione si normalizzi il prima possibile, con questa modifica si permette alle aziende di avere la sicurezza che per la durata di 6 mesi, vige la garanzia e l’accesso all’Indennità di lavoro ridotto.
 
2. Al momento della riapertura delle attività, non sarà obbligatorio impiegare immediatamente tutto il personale ma sarà possibile continuare a fruire del sostegno dell’Indennità di lavoro ridotto.
Questa punto garantisce alle aziende la possibilità di continuare ad appoggiarsi alla misura dell’Indennità di lavoro ridotto anche dopo la riapertura, potendo quindi pianificare un inizio graduale di impiego del personale proporzionalmente all’effettiva necessità. Quindi la pianificazione del personale potrà essere concepita con un orizzonte temporale a medio termine con la garanzia del sostegno federale.
 
3. Alla scadenza dei primi 6 mesi di diritto dell’ILR sarà possibile chiedere un’ulteriore proroga fino ad un massimo di 12 mesi.
Art. 35 LADI: “L’indennità per lavoro ridotto è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo dodici periodi di conteggio. Tale termine biennale vale per l’azienda e decorre dal primo giorno del primo periodo di conteggio in cui è pagata l’indennità per lavoro ridotto.”
 
Questa comunicazione, ha lo scopo, in piena e viva comprensione dell’arduo momento che tutta la categoria sta affrontando, di informare e di conseguenza voler evitare provvedimenti affrettati e non razionali che potrebbero creare ripercussioni sfavorevoli alle aziende e ai propri collaboratori.