Da qualche mese la rete è tappezzata di annunci pubblicitari secondo i quali, grazie a recenti sviluppi legislativi, “la maggior parte dei frontalieri” avrebbe diritto a richiedere un parziale rimborso delle imposte alla fonte pagate in Svizzera potendo rivendicare l’applicazione delle deduzioni e detrazioni fiscali a cui hanno diritto i cittadini svizzeri e i domiciliati (versamenti per il terzo pilastro, spese per i chilometri effettuati o per i pasti, ecc).
A seguito di numerosi quesiti giunti dai nostri associati, il sindacato OCST ha ritenuto doveroso pubblicare questo articolo che, come spesso accade, è chiamato a fare chiarezza laddove l’opportunismo commerciale genera annunci poco trasparenti. Il tema in realtà non è affatto nuovo. In virtù di una sentenza del Tribunale federale di Losanna del 2010, hanno diritto a godere delle deduzioni e detrazioni fiscali previste dalla tassazione ordinaria tutti gli stranieri che, pur pagando le imposte alla fonte in Svizzera, sono considerati dei lavoratori cosiddetti “quasi residenti”. In particolare possono considerarsi tali coloro che producono almeno il 90% del reddito familiare in Svizzera. Ne consegue che già tutti quei frontalieri coniugati (o conviventi civili) con un partner che ha un reddito in Italia sono di fatti esclusi dal provvedimento (a meno che tale introito non sia molto basso). Non solo. Va infatti specificato che nella concezione svizzera di reddito familiare rientra anche il valore locativo degli immobili di proprietà, ovvero il potenziale prezzo di affitto in base agli attuali standard di mercato (un dato che va fatto comprovare tramite atto ufficiale). Ecco dunque che anche la maggior parte dei proprietari di case (o altri immobili) vengono esclusi da questa possibilità di ricorso. E non è finita qua. Non soltanto, a conti fatti, sono in realtà pochi coloro che possono rivendicare il diritto alla procedura, ma non è nemmeno detto che convenga farlo! Se è vero infatti che chiedendo la tassazione correttiva si ha diritto alle detrazioni fiscali previste dalla legislazione svizzera, è altrettanto vero che le imposte alla fonte pagate dai frontalieri sono già calcolate tenendo in conto di deduzioni forfettarie uguali per tutti (figli a carico, pasti e chilometri). In certi casi le seconde potrebbero essere superiori alle prime, rendendo persino controproducente l’intera procedura.
Coloro che non sono “quasi residenti” (ovvero tutti gli altri frontalieri) possono invece richiedere la tassazione correttiva entro il 31 marzo di ogni anno nei tre casi seguenti:
- Lavoratori separati/divorziati che pagano gli alimenti in conseguenza di una sentenza ufficiale di tribunale: tali lavoratori possono appunto chiedere un ricalcolo dell’imposta pagata deducendo gli alimenti e recuperare una fetta importante di imposte alla fonte. Si tratta di una concessione legale ottenuta proprio dal nostro sindacato nel 2009, grazie alla vittoria di uno storico ricorso.
- Lavoratori (o lavoratrici) celibi/nubili che convivono in Italia con un partner che non lavora o che comunque non gode di detrazioni fiscali per figli a carico: queste persone possono chiedere un ricalcolo dell’aliquota per ottenere il riconoscimento dei figli a carico.
- Lavoratori la cui azienda ha commesso un errore nel calcolo delle imposte alla fonte: con la correttiva si corregge appunto l’errore.
Com’è noto, in questi tre casi il nostro sindacato effettua per i propri associati centinaia di pratiche all’anno, facendo valere non solo la propria trasparente competenza, ma anche (e soprattutto) la sua tradizione ormai secolare.