“L’Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri e un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per evitare le doppie imposizioni sono entrati in vigore il 17 luglio 2023. Le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2024. [...] Con il nuovo Accordo, la Svizzera trattiene l’80% dell’imposta alla fonte regolarmente prelevata sul reddito dei nuovi frontalieri che lavoreranno in Svizzera. I nuovi lavoratori frontalieri saranno tassati in via ordinaria anche in Italia. Sono considerati nuovi lavoratori frontalieri coloro che entrano nel mercato del lavoro transfrontaliero dopo il 17 luglio 2023”.

Con questa nota ufficiale il Consiglio federale ha oggi proclamato la definitiva entrata in vigore del nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri.

Il 1° luglio l’Italia aveva infatti terminato l’iter legislativo necessario all’approvazione dell’Accordo, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge di ratifica n. 83/2023.

Oggi è poi arrivata a Berna la fatidica nota di Stato italiana che ha consentito ai due Stati di proclamare pubblicamente l’ufficialità del nuovo patto bilaterale.

Così, dopo oltre un decennio di trattative, continui rinvii e complessi iter parlamentari, è oggi ufficialmente in vigore il nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri. Le nuove modalità di tassazione verranno tuttavia introdotte solo a partire dal 1° gennaio 2024.

 

Cosa accadrà ai “nuovi frontalieri”

Nel patto bilaterale è previsto che i “nuovi frontalieri” avranno un meccanismo di tassazione concorrenziale tra Italia e Svizzera.

In particolare essi pagheranno l’imposta alla fonte nel Cantone di lavoro (secondo delle nuove tabelle fiscali ancora in fase di elaborazione) ma dovranno poi pagare l’IRPEF in Italia secondo le aliquote ordinarie con detrazione per quanto già pagato in Svizzera.

I “nuovi frontalieri” sono coloro che iniziano il lavoro in Svizzera dal 18 luglio 2023 in poi.

Per l’anno 2023 i “nuovi frontalieri” saranno ancora soggetti alle vecchie regole di tassazione (pertanto, se essi hanno la residenza fiscale nei Comuni di confine e il rientro giornaliero pagheranno le imposte solo in Svizzera). Dal 1° gennaio 2024 scatterà invece per loro il nuovo meccanismo di tassazione concorrenziale (la prima tassazione in Italia avverrà pertanto nel 2025 con riferimento al reddito da lavoro maturato nell’anno 2024).

Grazie all’azione del sindacato, nella Legge italiana di ratifica n. 83/2023 sono state tuttavia inserite alcune agevolazioni (vedi più avanti).

 

Cosa accadrà ai “vecchi frontalieri” e quali sono i termini per essere definiti tali

Secondo le intenzioni iniziali di Italia e Svizzera, il cambio di sistema fiscale avrebbe dovuto interessare tutti i frontalieri, quindi anche coloro che già da anni lavorano in Svizzera.

La concertazione tra il sindacato e la politica ha fatto però sì che nel nuovo Accordo venisse inserita una clausola di salvaguardia per i cosiddetti “vecchi frontalieri fiscali”, i quali continueranno ad essere tassati esclusivamente in Svizzera fino alla pensione, anche in caso di cambiamento del posto di lavoro o di periodi di disoccupazione.

I “vecchi frontalieri fiscali” sono coloro che, al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo hanno questi elementi (oppure, se attualmente non più presenti nel mercato svizzero, hanno avuto questi stessi elementi tra il 31 dicembre 2018 e l’entrata in vigore dell’Accordo):

  • residenza fiscale nei Comuni di confine (ovvero iscrizione in Comune, dimora abituale e centro degli interessi familiari);
  • rientro giornaliero tra Italia e Svizzera;
  • hanno (o hanno avuto) il proprio datore di lavoro in Ticino, Grigioni o Vallese;
  • mantengono questi elementi nel tempo per tutta la durata del proprio lavoro in Svizzera.

Come già specificato, sono considerati “vecchi frontalieri” coloro che sono entrati nel mercato svizzero con tutte le condizioni sopra descritte prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo, cioè fino al 17 luglio 2023.

 

I frontalieri “fuori fascia”

I lavoratori frontalieri che sono già attivi in Svizzera, ma che non hanno la residenza fiscale nei Comuni di confine (o non hanno il rientro giornaliero), saranno ancora tenuti a dichiarare il reddito in Italia. Anche loro potranno tuttavia godere di alcune condizioni migliorative ottenute dal sindacato.


Le rivendicazioni del sindacato a favore dei “nuovi frontalieri” e dei frontalieri “fuori fascia”

Nella Legge di ratifica italiana n. 83/2023 sono state accolte ulteriori richieste avanzate dal sindacato a favore dei frontalieri.

Le principali sono:

  • istituzione di una franchigia fiscale di 10'000 € (che sarà quindi deducibile dal reddito imponibile in Italia).
  • la possibilità di dedurre dal reddito imponibile anche i contributi pagati per il prepensionamento (gli altri contributi previdenziali e assicurativi sono già oggi deducibili);
  • la deducibilità degli assegni familiari svizzeri;
  • alcune specifiche misure di sostegno finanziario per i Comuni di confine.


Nuova indennità di disoccupazione

L’azione del sindacato ha anche permesso di inserire nella Legge italiana di ratifica n. 83/2023 una nuova indennità di disoccupazione per i frontalieri che garantirà a coloro che perderanno il lavoro dei sussidi decisamente più alti di quelle attuali per i primi tre mesi. La nuova “NASPI” entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024. I dettagli verranno diffusi in seguito (siamo ancora in attesa della relativa Circolare INPS).


Black list

La Legge di ratifica n. 83/2023 ha poi ufficializzato lo stralcio della Svizzera dalla black list italiana.


In arrivo il “vademecum”

Nelle prossime settimane verrà diffuso un agile vademecum redatto a cura delle sigle sindacali svizzere e italiane con ulteriori analisi di dettaglio del nuovo Accordo.

 

TELELAVORO

L’entrata in vigore del nuovo Accordo sulla tassazione dei frontalieri era una delle condizioni poste dalla Svizzera per poter negoziare un secondo Accordo amichevole relativo al telelavoro dei frontalieri. Si attendono quindi novità anche in tal senso. Per restare sempre aggiornati sul tema è possibile consultare la pagina https://www.ocst.ch/telelavoro.

 

WEBINAR OCST

Le aziende firmatarie di un CCL con OCST possono richiedere il proprio webinar personalizzato contattando l’Ufficio frontalieri alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. La stessa possibilità viene concessa a singoli gruppi di lavoratori associati a OCST.

Per l’utenza esterna è comunque possibile prenotarsi per la lista d’attesa (i tempi di risposta dipenderanno dalle disponibilità rimaste libere).

 

UFFICIO FRONTALIERI OCST